Reddito di emergenza (REM) 2021
Reddito di emergenza, domanda dal 7 aprile 2021. La procedura INPS per presentare domanda online per le mensilità di marzo, aprile e maggio 2021 non è ancora attiva, sebbene la scadenza sia fissata al 30 aprile 2021. È ancora in corso l’aggiornamento dei sistemi a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni.
La scadenza per richiedere le tre nuove mensilità del reddito di emergenza è fissata al 30 aprile 2021 e dal 7 aprile 2021 sarà possibile presentare domanda.
Nella comunicazione agli utenti pubblicata oggi 31 marzo 2021 si legge quanto segue:
“L’articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 22 marzo 2021, n.41 ha previsto il riconoscimento, a domanda, di tre mensilità di Reddito di Emergenza, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021. La misura è riconosciuta ai nuclei familiari che soddisfano i requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 1 ovvero a coloro che hanno terminato la percezione di NASPI e DIS COLL tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e che siano in possesso dei requisiti economici e di compatibilità previsti dal comma 2.
La domanda potrà essere presentata dal 7 al 30 aprile.”
I requisiti per accedere al beneficio:
Per ottenere il nuovo REm, Reddito di Emergenza, devono esserci tutti i seguenti requisiti:
• Valore del reddito familiare riferito alla mensilità di febbraio 2021 inferiore a una soglia pari all’ammontare del beneficio REm. Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, la soglia reddituale di accesso al beneficio aumenta di un dodicesimo del valore annuo di locazione, come da dichiarazione ISEE.
• Residenza in Italia, con riferimento al solo componente che richiede il beneficio.
• Patrimonio mobiliare inferiore a 10.000 euro riferito all’anno 2020. La soglia è aumentata di ulteriori 5.000 euro per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino a un massimo di 20.000 euro. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza.
• ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore a 15.000 euro.
• Nel nucleo familiare non devono essere presenti componenti che percepiscono, o hanno percepito, una delle indennità Covid per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport.
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