Ratei di pensione
Le quote di pensione maturate e non riscosse in vita dal pensionato entrano nell’asse ereditario e sono trasmissibili agli eredi secondo la disciplina comune del diritto civile in materia di eredità.
Il rateo è la somma delle rate o quote di pensione non riscosse dal pensionato (ad esempio tredicesima mensilità per le quote maturate o la quota parte dell’ultimo mese di pensione spettante) al momento della cessazione della pensione.
La misura, ovvero le rate di pensione non riscosse dal pensionato sono pagate, a seconda che si tratti rispettivamente di gestione pubblica o privata:
- al coniuge superstite;
- in mancanza del coniuge, ai figli viventi al momento della morte del pensionato;
- in mancanza di coniuge e figli, agli altri eredi legittimi o testamentari.
Nel caso del coniuge superstite o figlio minore cui venga liquidata la pensione di reversibilità, l’INPS è autorizzato a liquidare d’ufficio quanto dovuto a titolo di rate maturate e non riscosse in coerenza e con le stesse finalità perseguite dal legislatore con l’articolo 90 del regio decreto 26 settembre 1924, n. 1422. Pertanto, solo in caso di domanda di reversibilità presentata dal coniuge superstite oppure dal figlio minore l’Istituto provvederà alla liquidazione d’ufficio anche delle eventuali rate maturate e non riscosse spettanti al dante causa . In questo caso, quindi, non è necessaria una specifica domanda e l’intero importo spettante a titolo di rate maturate e non riscosse verrà liquidato al coniuge superstite oppure al figlio minore, senza la ripartizione in percentuale prevista dal codice civile.
Tuttavia, in presenza di specifica domanda di ratei maturati e non riscossi presentata prima della liquidazione d’ufficio da uno qualsiasi degli eredi legittimi o testamentari, il pagamento d’ufficio viene bloccato e i ratei saranno pagati a tutti gli eredi che ne hanno fatto richiesta con la ripartizione a ognuno della propria quota spettante.
Si precisa che il rateo d’ufficio viene liquidato solo ed esclusivamente se il richiedente la reversibilità è il solo coniuge superstite o il figlio minore e non nei casi di compresenza.
Per ottenere la liquidazione delle somme, gli eredi legittimi o testamentari possono inoltrare apposita domanda all’INPS online attraverso il nostro ufficio.
Tempi di lavorazione del provvedimento
Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.
Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.
La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.
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