Modello Redditi Persone Fisiche
Il Modello REDDITI Persone Fisiche – PF è la dichiarazione alternativa al Modello 730. È definito solitamente come la dichiarazione dei redditi dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, ma viene in realtà utilizzato da diverse tipologie di contribuenti.
Chi deve presentare il Modello REDDITI Persone Fisiche – PF?
Sono obbligati a utilizzare il Modello REDDITI Persone Fisiche – PF i contribuenti che:
- anno percepito redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
- hanno percepito redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva;
- hanno percepito redditi “diversi” non compresi tra quelli dichiarabili col Modello 730;
- hanno percepito plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società;
- hanno percepito redditi provenienti da “trust”, in qualità di beneficiario;
- non risultano residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni: Iva, Irap, Modello 770;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Sono inoltre obbligati a utilizzare il Modello REDDITI Persone Fisiche – PF:
- i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito direttamente dall’INPS o da altri Enti indennità e somme a titolo di integrazione salariale o ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute o se non ricorrono le condizioni di esonero;
- i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni e/o redditi da soggetti privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);
- i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute alla fonte);
- i lavoratori dipendenti e/o percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute o non lo sono state nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF. In tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale supera euro 10,33;
- i contribuenti che hanno conseguito plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM.
Il Modello REDDITI rappresenta quindi per lavoratori dipendenti e pensionati un’alternativa al tradizionale Modello 730, con la differenza, però, che il debito non viene trattenuto in busta paga, ma va pagato dal contribuente stesso tramite il Modello F24. L’eventuale credito, anziché sulle buste paga dei mesi di luglio, agosto o settembre, viene invece rimborsato con tempi molto più lunghi (l’attesa è di almeno due anni). Fatta eccezione allora per quei contribuenti o quelle società che per legge sono costrette a fare il Modello REDDITI, tutti gli altri possono dichiarare col Modello 730.
In alcuni casi, però, anche per dipendenti e pensionati il Modello REDDITI diventa una scelta obbligata, ad esempio quando il contribuente, pur essendo tenuto a fare il 730, si dimentica di farlo o ignora di doverlo fare. Quindi, in quel caso, l’omessa presentazione del 730 lo obbligherà automaticamente a “recuperare” facendo la dichiarazione tramite il Modello REDDITI. Non solo. Il modello dev’essere fatto anche per correggere determinate tipologie di errori commessi nel 730 originario. Si tratterebbe quindi, in questo caso, di una dichiarazione correttiva nei termini, cioè da presentare comunque entro il termine ordinario del 30 novembre.
Il Modello REDDITI dev’essere presentato per via telematica entro il 30 novembre di ogni anno.
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